Cass. Pen. sez. IV del 2013 numero 43988 (28/10/2013)



Non sussiste la responsabilità medica se non esiste la prova che il chirurgo, per quanto specialista in materia, abbia avuto la possibilità di conoscere e valutare l’attività svolta dal suo collega nel corso di un’operazione non riuscita. Il fatto che il chirurgo sia specialista della materia e quindi in grado di valutare la correttezza delle tecniche operatorie adottate è solo una delle premesse dell'attribuzione dell'illecito, dovendo pur sempre essere accertato se egli abbia avuto la concreta possibilità di conoscere e valutare l'attività svolta da altro collega; di controllarne la correttezza; di agire ponendo rimedio o facendo in modo che si ponesse rimedio agli errori da quella commessi perché evidenti e quindi da lui rilevabili ed emendabili.

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