Cass. pen., sez. I del 1987 (08/07/1987)


Le risultanze delle indagini dattiloscopiche offrono una garanzia di attendibilità, senza bisogno di ulteriori elementi sussidiari di conferma, anche quando riflettono una sola impronta, purché pongano in luce la sussistenza di almeno sedici punti caratteristici uguali per forma e posizione.Le indagini sulla capacità d'intendere e di volere dell'imputato possono essere disposte in dibattimento solo quando ricorrono gravi e fondati indizi desunti da dati anamnestici ed eziologici relativi a vere e proprie infermità mentali e non già alla personalità ed alle qualità psichiche dell'imputato stesso, indipendenti da cause patologiche.Nel caso in cui il recupero della refurtiva sia avvenuto, sia pure parzialmente, ad opera della polizia, non è applicabile l'attenuante della riparazione del danno, mancando la volontarietà dell'integrale restituzione.Risponde del delitto di cui all'art. 5 l. 18 aprile 1975 n. 110 tanto il fabbricante quanto un soggetto da lui diverso che abbia la disponibilità di un giocattolo che riproduce un'arma, mancante di un visibile tappo rosso incorporato nella estremità della canna.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. pen., sez. I del 1987 (08/07/1987)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti