Cass. civile, sez. VI-I del 2014 numero 17032 (25/07/2014)




Deve escludersi che all’amministratore di sostegno debba notificarsi l’istanza di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 413 c.c., dal momento che quest’ultimo non è parte necessaria del procedimento di chiusura. Non si configura, pertanto, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perché l’art. 713 c.p.c., cui rinvia l’art. 720 bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare. Da ciò consegue che la prescrizione contenuta nell’art. 413 c.c. non sta a indicare un adempimento processualmente necessario e sanzionabile, non determinando, la sua eventuale omissione alcuna compressione del diritto di difesa del predetto amministratore.

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