Cass. civile, sez. Unite del 2011 numero 3938 (18/02/2011)




Appartengono al demanio marittimo necessario le valli da pesca - le quali consistono in bacini di acqua salsa o salmastra, inframmezzati da barene e terre emerse, con presenza di canali, posti fra il mare e la terraferma, e ricompresi nella laguna di Venezia - e ciò sin dall’emanazione del regolamento dell’Impero austro-ungarico dell’8 ottobre 1841 (pubblicato con notificazione 20 dicembre 1841), senza soluzione di continuità e sino ad oggi, a mente dell’art. 28 del cod. navig..
La disciplina codicistica in tema di proprietà deve essere integrata con le varie fonti dell’ordinamento, ed in particolare con le (successive) norme costituzionali. Alla luce del disposto di cui agli artt. 2, 9 e 42 Cost., la proprietà “pubblica” si distingue da quella “privata” ed è tale per la propria intrinseca natura ed in quanto funzionale al perseguimento ed al soddisfacimento degli interessi della collettività ed in particolare alla tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale.
Le valli da pesca, la cui natura demaniale trova la propria origine nella legge, presentano una funzionalità ed una finalità pubblico-collettivistica tale per cui la relativa proprietà può appartenere solo allo Stato-collettività, depositario dell’onere di consentirne l’utilizzazione al predetto fine.
L’acquisto, a titolo originario o derivativo, della “proprietà” di una valle da pesca deve ritenersi nullo per impossibilità dell’oggetto, a nulla rilevando in contrario il comportamento tenuto nel tempo dalla P.A., che non può incidere sull’effettivo regime del bene medesimo, se non nei limiti consentiti dalla legge.

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