Cass. civile, sez. Unite del 1994 numero 10796 (16/12/1994)


Rispetto ai debiti di valuta (nella specie, indennità di espropriazione), la rivalutazione monetaria costituisce una delle possibili modalità di determinazione del "maggior danno", risarcibile a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., sempreché‚ non si operi, in relazione al medesimo periodo di tempo, un'indebita duplicazione, cumulando detta rivalutazione con gli interessi legali, i quali spettano, invece sulla somma rivalutata, dal giorno della pronuncia giudiziale fino al pagamento.

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