Cass. civile, sez. Unite del 1984 numero 6478 (10/12/1984)


Il credito dell'amministrazione finanziaria nei confronti dell'erede, per imposta di successione, è assistito da una posizione distinta e preferenziale rispetto agli altri crediti verso l'erede, gode di privilegio sui mobili ed immobili cui si riferisce (artt. 2758 e 2772 cod. civ.), ed è soggetto, in caso di accettazione con il beneficio d'inventario, ad un trattamento sostanzialmente analogo a quello dei crediti verso il defunto, nel senso che la corrispondente responsabilità dell'erede resta limitata ai beni ereditari (art. 70 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270, corrispondente all'art. 490 secondo comma n. 2 cod. civ., e successivamente art. 46 secondo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637). Ne consegue che la disposizione dell'art. 505 ultimo comma cod. civ., secondo la quale la decadenza dal beneficio d'inventario può essere dedotta solo dai creditori del defunto o dai legatari, vale ad escludere che possano invocare detta decadenza i creditori dell'erede, ma non osta, alla stregua di una sua interpretazione estensiva, a che la decadenza medesima possa essere chiesta dall'amministrazione per il suddetto credito d'imposta, a fronte di omissioni od infedeltà dell'inventario (art. 494 cod. civ.).

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