Cass. civile, sez. Unite del 1984 numero 3351 (02/06/1984)


La facoltà di mantenere sul suolo altrui una determinata costruzione, ove non costituisca oggetto di un diritto reale di superficie ai sensi degli art. 952 e segg., codice civile, può essere fatta valere nei confronti del proprietario di detto suolo, in base ad un contratto con effetti obbligatori, solo quando tale contratto sia intervenuto con il proprietario medesimo, e quindi sia ad esso opponibile.

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