Cass. civile, sez. Unite del 1975 numero 2103 (24/05/1975)


Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell' art. 1329, primo comma, cod. civ., costituendo elemento essenziale della proposta irrevocabile, deve essere fissato dallo stesso proponente: in mancanza di tale predeterminazione, la proposta, dovendo considerarsi pura e semplice, è revocabile, a norma dell' art. 1328, primo comma, cod. civ., finchè il contratto non sia concluso. Ne, per mantenere il carattere irrevocabile della proposta, può farsi ricorso ad altri meccanismi di determinazione del termine predisposti nel codice civile, e in particolare: a) non, per analogia, a quello dell' art. 1183, che, regolando il tempo dell' adempimento, ha riguardo non già alla formazione della fonte dell' obbligazione (il contratto), ma alla sua esecuzione; b) non a quello dell' art. 1331 cpv, non richiamabile analogicamente, stante il suo carattere di eccezione al principio generale di revocabilità della proposta (art. 1328) e stante la differente natura dell' opzione (contratto) e della proposta (atto prenegoziale unilaterale); c) non a quello dell' art. 1326 cpv, che, parlando di 'termine ordinariamente necessario secondo la natura dell' affare o secondo gli usì e riferendosi all' accettazione, concerne l' oblato e non il proponente.

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