Cass. civile, sez. Unite del 1971 numero 174 (26/01/1971)


E' definitiva e irriparabile la perdita quando si tratti di obbligazioni di dare a titolo di mantenimento o di alimenti, sempre che non esistano obbligati in grado eguale o posteriore, che possano sopportare il relativo onere, ovvero di obbligazioni di fare rispetto alle quali vi è insostituibilità del debitore, nel senso che non sia possibile procurarsi, se non a condizioni più onerose, prestazioni uguali o equipollenti (nella specie, a seguito della morte di un calciatore, la società per azioni, per la quale era tesserato, ha chiesto la condanna generica del terzo, sottoposta alla condizione dell'accertamento della responsabilità di questo.

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