Cass. civile, sez. Unite del 1968 numero 654 (29/02/1968)


Al negozio di fondazione, che è atto di privata autonomia, sono applicabili tutte le regole sancite per i contratti compatibili con il suo specifico contenuto e, quindi, anche quelle che regolano l'inserzione di clausole condizionali. Nell'atto di fondazione può essere posta come condizione di efficacia del negozio anche la concordanza tra lo statuto predisposto dal fondatore e quello approvato con l'atto amministrativo di riconoscimento, concordanza la cui sussistenza o mancanza si pone, nei confronti dell'atto del fondatore, come vento estraneo all'autonomia di questi, e il cui verificarsi è possibile sia in un senso che nell'altro.

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