Cass. civile, sez. Unite del 1964 numero 2622 (19/10/1964)


La fondazione sorta in epoca nella quale non occorreva un formale riconoscimento dello Stato per la creazione della persona giuridica (nella specie fondazione istituita nello Stato pontificio), non perde, con l'avvento del nuovo ordinamento, che per quel riconoscimento esige la personalità giuridica, ma questa conserva pienamente, in quanto viene automaticamente sussunta nel nuovo ordinamento quale insopprimibile realtà di fatto e di altra preesistente.

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