Cass. civile, sez. Lavoro del 1999 numero 1081 (08/02/1999)


Non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato del componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali quando - secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici - non sia provato che egli sia assoggettato al potere direttivo di controllo e disciplinare da parte di sopraordinati organi della società. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato - e quindi la validità dell'inerente rapporto assicurativo - previdenziale con l'Inpdai - relativamente ad amministratore delegato di società di ridotte dimensioni, titolare di amplissimi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e assoggettato solo ad una normale attività di controllo da parte del consiglio di amministrazione).

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