Cass. civile, sez. Lavoro del 1998 numero 4582 (06/05/1998)


Qualora il lavoratore sostenga di avere stipulato un contratto a tempo indeterminato e che nel contratto di lavoro prodotto dalla controparte, redatto mediante utilizzazione di un modulo prestampato e pacificamente da lui sottoscritto, la data di scadenza, lasciata in bianco, è stata apposta in un momento successivo dal datore di lavoro, al fine di far risultare il contratto a termine e non a tempo indeterminato, non è ammissibile né necessaria una querela di falso, perché la contestazione verte, attesa la particolare natura della fattispecie, sulla veridicità del contenuto della scrittura privata e non sulla provenienza delle dichiarazioni. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto necessaria la querela di falso e non aveva considerato il possibile rilievo di elementi probatori quali l'utilizzazione di un modulo prestampato, la diversità grafica degli elementi asseritamente inseriti in un secondo momento e la mancata consegna di copia del contratto al lavoratore, in ottemperanza a quanto previsto, in materia di contratti a termine, dall'art. 1, comma quarto, della legge n. 230 del 1962).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1998 numero 4582 (06/05/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti