Cass. civile, sez. Lavoro del 1997 numero 10851 (05/11/1997)


La disciplina di cui all' art. 23 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, nel sancire l' automatica appartenenza al datore di lavoro dei diritti derivanti dall' invenzione, e nel porre così un' eccezione al principio che titolare dei diritti stessi è lo stesso inventore, dà rilievo alla circostanza che l' invenzione è conseguita dal dipendente nell' ambito di strutture organizzate dal datore di lavoro con oneri economici anche di rilevante entità; tuttavia, al fine di contemperare i due interessi contrapposti, la stessa disciplina prevede altresì che al lavoratore derivi dal suo apporto un concreto profitto, che deve essergli assicurato mediante l' erogazione da parte del datore di lavoro o di una specifica retribuzione o di un equo premio. La concretizzazione della prima ipotesi presuppone un preventivo accordo delle parti, che è insito nella previsione dell' art. 23, primo comma, della invenzione come oggetto della prestazione lavorativa, fermo restando che quella del lavoratore dipendente rimane una prestazione di mezzi e non di risultato (onde il contratto ai sensi del primo comma comprende implicitamente anche l' attività di ricerca finalizzata alla invenzione), poiché in tal caso la retribuzione pattuita sarà necessariamente compensativa dell' invenzione; non è sufficiente, invece, che sia convenuta come oggetto della prestazione un' attività di ricerca, la quale non ha come oggetto e scopo essenziale la realizzazione di invenzioni brevettabili, potendo consentire la soluzione di problemi tecnici fondamentali per l' imprenditore anche senza l' introduzione di un "quid novi" e potendo sfociare in invenzioni scientifiche insuscettibili di immediata applicazione e quindi non brevettabili; e neanche la probabilità che dalla diversa attività dedotta in contratto scaturiscano invenzioni può surrogare la pattuizione di una specifica retribuzione, poiché il secondo comma dell' art. 23, disciplinando l' ipotesi in cui l' invenzione non sia prevista come oggetto del contratto, ma sia conseguita nell' esecuzione del contratto di lavoro (cosiddetta invenzione d' azienda), prevede - quale ipotesi ostativa del diritto all' equo indennizzo - che la parti abbiano stabilito una retribuzione per l' attività inventiva - e quindi ha evidentemente preso in considerazione (non assimilandoli a quelli disciplinati dal primo comma) proprio i casi in cui appare probabile che scaturiscano invenzioni da un' attività avente un diverso oggetto.

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