Cass. civile, sez. Lavoro del 1992 numero 7484 (18/06/1992)


La fusione delle società mediante incorporazione (artt. 2501 e seguenti cod. civ.) determina automaticamente l' estinzione della società assoggettata a fusione ed il subingresso, nei rapporti ad essa relativi, per successione a titolo universale, della società incorporante. Pertanto, qualora nel corso del procedimento di secondo grado, promosso da una società per azioni, si verifichi fusione della medesima per incorporazione in altra società per azioni, ben può quest' ultima società proseguire il processo.

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