Cass. civile, sez. Lavoro del 1986 numero 4129 (21/06/1986)


L' offerta non formale (art. 1220 cod. civ.) - quale può essere considerata la comunicazione al creditore dell' emissione del mandato di pagamento - non dà luogo a purgazione della mora del debitore, ove il creditore legittimamente rifiuti (ai sensi dello art. 1181 cod. civ.) il pagamento offerto, perché parziale.

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