Cass. civile, sez. Lavoro del 1982 numero 5431 (19/10/1982)


L' art.. 2120 cod. civ., disponendo che l' indennità di anzianità è dovuta in un ammontare proporzionale agli anni di servizio, stabilito in base all' ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro, non pone vincoli per la concreta determinazione - mediante contratti collettivi, formazione di usi o ricorso a criteri di equità - dei parametri, anche diversificati nell' ambito di uno stesso rapporto (cosiddetta liquidazione a scaglioni), secondo cui, in funzione della durata di questo, l' emolumento va calcolato. Pertanto, la determinazione convenzionale, ai fini del calcolo dell' indennità di fine rapporto, di un' anzianità già maturata non si pone di per se in contrasto col disposto dell' articolo citato, potendo solo comportare - quando la misura convenzionale sia inferiore a quella reale o comunque si traduca in una potenziale riduzione dell' indennità che corrisponderebbe, in mancanza dello accordo, al periodo cui questo si riferisce - la rinunzia parziale (eventualmente inserita in una transazione) agli effetti di una situazione soggettiva acquisita. Tale rinunzia, peraltro, appunto perché concernente una situazione già in atto, anche se destinata a produrre i suoi effetti nel futuro, non può essere considerata come rinuncia (nulla ex art.. 1418 cod. civ.) ad un diritto futuro o in fieri, con la conseguenza che l' eventuale invalidità di essa non resta sottratta alle preclusioni stabilite dall' art.. 2113 cod. civ..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1982 numero 5431 (19/10/1982)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti