Cass. civile, sez. III del 2011 numero 26022 (05/12/2011)



L'impossibilità di utilizzare le presunzioni in riferimento ai contratti aleatori - in ragione della loro eccezionalità, sì da richiedere che essi risultino da una espressa volizione delle parti e da clausole appositamente stabilite o accettate - esclude soltanto la possibilità di affermare che in luogo di una vendita di cosa sperata (emptio rei speratae, art. 1472, comma I, c.c.) sussista un’ ipotesi di vendita di speranza (emptio spei , art. 1472, comma II, c.c.), ma non impedisce di affermare sulla base di presunzioni esistenti che un contratto di vendita di cosa futura, ex art. 1472 c.c., sia stato in ogni caso concluso.

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