Cass. civile, sez. III del 2005 numero 3370 (18/02/2005)


La clausola cd. "di regolazione del premio" inserita in un contratto di assicurazione si caratterizza, sul piano morfologico, per la sua natura di clausola onerosa che, come tale, richiede la specifica approvazione per iscritto da parte dell'assicurato, giusta disposto degli artt.1341 comma secondo e 1342 comma secondo cod. civ., mentre, sul piano funzionale, si appalesa inidonea a riprodurre "ipso facto" lo schema dell'art.1901 stesso codice (che prevede la sospensione della garanzia assicurativa in caso di inadempimento dell'assicurato all'obbligazione di pagare il premio), non rappresentandone punto una automatica applicazione, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, la mera omissione della comunicazione dei dati variabili entro il termine contrattuale previsto, integrando tale condotta omissiva, piuttosto, la violazione di un diverso obbligo pattizio, estraneo al modello di cui al citato art. 1901 cod. civ.

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