Cass. civile, sez. III del 2005 numero 20144 (18/10/2005)


La lettera raccomanda o il telegramma, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituiscono prova certa della spedizione, attestata dall'Ufficio postale, attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex articolo 1335 del Cc dello stesso. Spetta, pertanto, al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente. (Nella specie, pur risultando dimostrato che un istituto di credito aveva spedito, in una certa data, una raccomandata con la quale si dava atto al debitore ceduto l'avvenuta cessione del proprio debito, poiché mancava la prova che la raccomandata fosse stata ricevuta dal destinatario, il giudice del merito aveva ritenuto non realizzata la fattispecie di cui all'articolo 1264 del Cc e, pertanto, correttamente adempiuta dal debitore medesimo la propria obbligazione in favore del creditore originario cedente. In applicazione del principio esposto sopra la Suprema corte ha cassato una tale pronuncia e rimesso la causa, per nuovo esame, dal giudice di merito).

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