Cass. civile, sez. III del 1978 numero 661 (13/02/1978)


In tema di fideiussione, la volontà di assumere l'obbligazione di garanzia, se può essere dimostrata con tutti i mezzi consentiti dalla legge e, quindi, anche mediante prova testimoniale e per presunzioni, tuttavia, a norma dell'art. 1937 Cod. civ., deve essere sempre espressa, nel senso che, pur non occorrendo formule sacramentali, è necessario che quella volontà sia manifestata in modo inequivocabile, e cioè che il patto di garanzia risulti chiaramente e sostanzialmente dalle espressioni usate dalle parti.

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