Cass. Civile, sez. II del 2024 numero 29311 (13/11/2024)



Una clausola contrattuale che preveda la rinuncia preventiva alla costituzione di una servitù di passaggio coattiva deve essere esaminata attentamente in relazione alla situazione concreta del fondo. In presenza di interclusione relativa, ove l’accesso diretto risulti particolarmente disagevole o oneroso, la rinuncia potrebbe non essere valida se compromette significativamente l’utilizzazione del fondo.

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