Cass. Civile, sez. II del 2024 numero 27563 (24/10/2024)



In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la stipula dell’atto presso la sede di una delle parti non concreta violazione del divieto di ricorrenti prestazioni presso terzi, o organizzazioni, o studi professionali, previsto dal combinato disposto degli artt. 147, comma 1, lett. b), l. n. 89 del 1913 e 31, comma 2, lett. f), del codice deontologico, atteso che la nozione di terzo è da riferire a soggetti privi di collegamento diretto con la stipulazione.

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