Cass. civile, sez. II del 2021 numero 4526 (19/02/2021)




Nelle operazioni di portabilità dei mutui di cui all'art. 120-quater del d.lgs. n. 385 del 1993, trovando applicazione l'art. 1202, comma 2, c.c., la quietanza di pagamento - quale documento essenziale per l'efficacia della surrogazione - deve essere autenticata dal notaio ai sensi dell'art. 2835 c.c. e presentata al conservatore ai fini dell'annotazione nei registri immobiliari ex art. 2843 c.c., con obbligo della sua conservazione a raccolta a norma dell'art. 72, comma 3, della l. n. 89 del 1913.

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