Cass. civile, sez. II del 2018 numero 29664 (16/11/2018)



Nella fase preliminare al promovimento dell'azione disciplinare nei confronti di un notaio a quest'ultimo non deve essere data preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento: sia perché l'art. 7 della legge n. 241/1990 esclude la propria applicabilità nei casi di particolari esigenze di celerità del procedimento, le quali sono legislativamente presupposte dall’art. 153 della legge notarile, che impone di promuovere il procedimento senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante; sia perché la materia è, in parte qua, integralmente regolata dalla medesima legge notarile, il cui art. 155 dispone che al notaio sia data comunicazione del procedimento solo dopo che l'azione disciplinare è stata promossa mediante la relativa richiesta.
Non sussiste un rapporto di specialità tra l’art. 53 e l’art. 147, lett. a), della legge notarile, ma si configura un concorso formale tra gli illeciti rispettivamente previsti, da momento che il citato art. 53 stabilisce le modalità di redazione delle postille all’interno degli atti, sanzionando eventuali scostamenti dal modello standard delineato dalla norma , mentre il richiamato art. 147, lett. a), tutela, in senso più ampio, il prestigio e il decoro della classe notarile, risultando, quindi, dette norme poste a presidio di interessi giuridici diversi.

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