Cass. civile, sez. II del 2013 numero 22989 (09/10/2013)



Il venir meno della interclusione del fondo dominante, cioè della situazione che aveva determinato la costituzione della servitù coattiva di passaggio, non comporta l'estinzione di questa in modo automatico, neanche nel caso in cui la servitù sia stata costituita convenzionalmente, ma richiede una domanda del soggetto interessato, non essendo sufficiente una semplice eccezione di estinzione della servitù (come avvenuto nella specie) per paralizzare la actio confessoria diretta all'accertamento della sussistenza e difesa di una servitù coattiva.

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