Cass. civile, sez. II del 2012 numero 3465 (06/03/2012)



In tema di condominio di edifici il lastrico solare - anche se attribuito in uso esclusivo, o di proprietà di uno dei condomini - svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.. Deriva da quanto precede, pertanto, che il condomino, quale custode ex art. 2051 c.c. risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare.

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