Cass. civile, sez. II del 2012 numero 12260 (17/07/2012)




In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, non osta all'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c. la mancanza dell'allegazione dell'attestato di certificazione energetica, di cui all'art. 5 della legge regionale Piemonte n. 13/2007, nonché all'art. 6, d.lgs. n. 192/2005, potendo le parti stipulare il contratto e rinviare, tacitamente o esplicitamente, ad un momento successivo la consegna dell'attestato, cui per legge il venditore è obbligato e che il compratore può richiedere, in quanto rientrante tra i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta ai sensi dell'art. 1477, ultimo comma, c.c..

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