Cass. civile, sez. II del 2008 numero 17176 (24/06/2008)


Nell'ipotesi di distruzione delle componenti essenziali di un edificio per evento naturale o per volontaria demolizione, soltanto l'esatto ripristino del preesistente fabbricato, operato senza alcuna variazione rispetto alle sue dimensioni originarie e, in particolare, senza aumenti della volumetria e delle superfici occupate in relazione alla primitiva sagoma d'ingombro, realizza una ricostruzione, mentre in presenza di dette variazioni o aumenti si verte nella diversa ipotesi di una costruzione nuova. Poichè la sagoma di un edificio è rappresentata dalla sua proiezione tanto sul piano orizzontale quanto su quello verticale, un fabbricato ricostruito avente un'altezza superiore a quella preesistente e insistente su di un sedime in parte diverso da quello originario integra una costruzione nuova per l'intero e non soltanto per la porzione che si sopraeleva rispetto all'altezza dell'edificio originario ovvero in cui si discosta dall'area di risulta della demolizione e tale va considerato anche ai fini del computo delle distanze tra gli edifici previste dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni vengano estese anche alle ricostruzioni, ovvero nelle sole parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario, se siffatta norma non esista.

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