Cass. civile, sez. II del 2007 numero 25290 (04/12/2007)


In materia contrattuale, il silenzio, che, di per sé, non costituisce manifestazione negoziale, può acquistare il significato di un fatto concludente o di manifestazione negoziale tacita, tale da integrare consenso e determinare il perfezionamento di un rapporto contrattuale ed assume tale portata laddove si accompagni a circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che implichino, secondo il comune modo di agire, un dovere di parlare, specie quando il silenzio stesso venga serbato a fronte di una dichiarazione di altri, comportante, per chi tace, un obbligo.In assenza di una valida accettazione il contratto non si perfeziona mediante il mero silenzio del destinatario di una fornitura non richiesta.

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