Cass. civile, sez. II del 2007 numero 11830 (22/05/2007)


L'azione revocatoria, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma determina semplicemente l'inefficacia di esso nei confronti del creditore che l'abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Essa quindi non può essere esercitata dall'assegnatario della casa coniugale al fine di inibire all'acquirente dell'immobile venduto dal coniuge titolare del bene di chiedere la consegna dello stesso in conseguenza dell'atto di acquisto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2007 numero 11830 (22/05/2007)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti