Cass. civile, sez. II del 2006 numero 1852 (30/01/2006)


La valutazione richiesta ai fini dell'applicazione dell'art. 732 del c.c. (diritto di riscatto, in caso di alienazione, da parte del coerede a un estraneo della sua quota ereditaria o di parte di essa) deve investire gli elementi concreti della fattispecie, ovvero la volontà dei contraenti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario e il raffronto tra esso e l'entità delle cose vendute. Deve, cioè, risolversi in una indagine che si avvalga in particolare sia del dato soggettivo della volontà delle parti, sia del dato oggettivo della rappresentatività quantitativa del bene, con l'avvertenza che, nel caso di alienazione di quota indivisa dell'unico cespite ereditario, il criterio oggettivo acquista un peso particolare, che costituisce una presunzione a favore degli altri coerenti, intenzionati a esercitare il retratto. Deriva, da quanto precede, pertanto, che deve essere cassata la sentenza del giudice del merito che, dopo avere esposto che il ricorrente aveva dedotto lo scioglimento della comunione ereditaria, limitatamente al denaro, anteriormente alla controversa alienazione della quota di proprietà dell'unico immobile ereditario, nessuna valutazione abbia poi espresso su tale deduzione che, se dimostrata avrebbe comportato una diversa decisione.Attesa l'espressa previsione contenuta nell'art.732 del c.c. oggetto del diritto di riscatto (in caso di alienazione a un estraneo della quota ereditaria) può essere sia la "quota ereditaria", sia la "parte di quota ereditaria" alienata dal coerede. Deriva da quanto sopra, pertanto, che non è compatibile esporre, al fine di escludere il diritto di riscatto (e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata) che a essere stata alienata è stata soltanto la quota di proprietà, pari a una percentuale dell'immobile del de cuius "la quale conseguentemente non rappresenta la intera quota ereditaria" essendosi esclusa dalla vendita la quota spettante al venditore su una somma di danaro che, unitamente all'immobile, costituiva l'intero compendio ereditario.

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