Cass. civile, sez. II del 2006 numero 18131 (10/08/2006)


La simulazione di una vendita immobiliare è opponibile al fallimento in quanto sia provata per mezzo di controdichiarazione recante data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento; tale peraltro non può essere considerato il testamento, sia perché negozio unilaterale, sia perché atto "mortis causa", ontologicamente diverso dall'atto "inter vivos" richiesto nella specie.

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