Cass. civile, sez. II del 2006 numero 11409 (16/05/2006)


Per i contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta equivale a sottoscrizione, perfezionando il contratto, solo a condizione che l’atto sia stato prodotto al fine di invocare l’adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti.

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