Cass. civile, sez. II del 2004 numero 11572 (22/06/2004)


Nel caso in cui il bene promesso in vendita appartenga a terzi, l'acquisto della relativa proprietà da parte del promittente venditore costituisce condizione dell'azione di esecuzione in forma specifica ex art 2932 cod. civ., ed è sufficiente che risulti avvenuto in capo al medesimo al momento della decisione.

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