Cass. civile, sez. II del 2003 numero 13559 (16/09/2003)


Nel caso in cui le parti di un contratto preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del residuo prezzo debba essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto definitivo, l'offerta di cui al comma 2 dell'art. 2932 del Cc. è da ritenersi soddisfatta con la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda, cosicchè deve senz'altro essere ammessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso, e il pagamento del residuo prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice. Pertanto il contraente che chieda, ex art. 2932 del Cc., l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita, è tenuto a eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento del prezzo risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo.

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