Cass. civile, sez. II del 2002 numero 398 (16/02/2002)
Il notaio il quale, nel ricevere un atto di concessione di ipoteca incorra in errore nella indicazione dei dati catastali dell'immobile, non assume la veste di garante nei confronti dei creditori ed in ordine al soddisfacimento del credito, ma risponde del suo inadempimento secondo i principi generali e cioè se ed in quanto il creditore a cui favore è stata invalidamente costituita l'ipoteca dimostri di avere subito un danno da tale inadempimento.