Cass. civile, sez. II del 2001 numero 2611 (22/02/2001)


Nel concorso di più chiamati all'eredità, alcuni soltanto accettanti l'eredità stessa, non è legittimamente configurabile, con riguardo agli altri chiamati non accettanti, la fattispecie dell'eredità giacente "pro quota" (che giustifichi la nomina di un curatore ex artt. 528 - 532 cod. civ.), atteso che la funzione dell'istituto de quo è quello della conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso, e non in una sola sua parte, in attesa della definitiva devoluzione a che ne abbia titolo

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