Cass. civile, sez. II del 2001 numero 10555 (02/08/2001)


Poiché la cancellazione dal registro delle imprese non produce l'estinzione della società fino a quando non siano liquidati tutti i rapporti derivati dall'attività sociale ad essa connessi, la legittimazione ad impugnare con l'appello la sentenza emessa nei confronti della società in liquidazione, compete ai liquidatori ai quali spetta la rappresentanza, anche in giudizio, dell'ente.

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