Cass. civile, sez. II del 2000 numero 7980 (12/06/2000)


Nel giudizio di reintegrazione del possesso è irrilevante ai fini di escludere la legittimazione passiva dell'autore materiale dello spoglio, la circostanza che questi abbia perso la disponibilità del bene per averlo alienato a terzi, perché anche in tale ipotesi la sentenza conserva la sua ragion d'essere, quantomeno allo scopo accessorio e consequenziale di legittimare la richiesta di risarcimento danni; del resto tale convincimento è avvalorato dall'art 1169 c.c. che, prevedendo che la reintegrazione può essere domandata "anche" nei confronti di chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio, conferma la sussistenza pure in tale ipotesi della legittimazione passiva dell'autore dello spoglio medesimo.

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