Cass. civile, sez. II del 2000 numero 6323 (16/05/2000)


In tema di conclusione del contratto, per il combinato disposto degli artt. 1326, 1328, 1334 e 1335 cod.civ. la revoca della proposta di contratto, quale atto unilaterale recettizio, non produce effetto quando sia pervenuta all'accettante dopo la conclusione del contratto, ossia dopo l'arrivo all'indirizzo del proponente dell'accettazione della controparte.

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