Cass. civile, sez. II del 2000 numero 15397 (01/12/2000)


La trascrizione post mortem del matrimonio canonico - oggi non più consentita a seguito della modifica del Concordato con la Santa Sede di cui alla legge 25 marzo 1985 n. 121 - non pregiudica i diritti successori di coloro che, chiamati all'eredità del coniuge deceduto prima di detta trascrizione, non abbiano ancora accettato l'eredità stessa o l'abbiano accettata solo in un momento successivo, poichè l'effetto dell'accettazione risale al momento in cui si è aperta la successione.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2000 numero 15397 (01/12/2000)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti