Cass. civile, sez. II del 1998 numero 950 (30/01/1998)


La dichiarazione dell' esistenza di una impossibilità o di una seria e grave difficoltà di sottoscrivere, che la parte renda formalmente al notaio e che questi menzioni espressamente nel rogito può surrogare la mancata sottoscrizione soltanto se sia veritiera, mentre in caso contrario essa costituisce da sola o in concorso con altre circostanze un elemento idoneo ad evidenziare la mancanza nel dichiarante di una effettiva volontà di negoziare corrispondente alla manifestazione di intento resa al notaio e un sostanziale diniego di approvare il contenuto del documento da questo formato. Pertanto se la veridicità della dichiarazione di impedimento a sottoscrivere venga contestata il giudice non può esimersi dall' accertare in concreto, sulla base delle prove offerte dalle parti interessate, se la dedotta falsità della causa impeditiva sussista e se essa, in relazione ad ogni ulteriore elemento ricavabile dalle peculiarità delle fattispecie, evidenzi o meno un rifiuto rispetto al contenuto dell' atto.

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