Cass. civile, sez. II del 1998 numero 4353 (29/04/1998)


Per mantenere una costruzione a distanza minore di quella prescritta da un regolamento comunale non è sufficiente una scrittura unilaterale del proprietario del fondo vicino che autorizza la corrispondente servitù, ma è necessario un contratto - essendo inidoneo, per i diritti reali, un atto ricognitivo - e che tale distanza, tanto più se prevista dal confine, non sia predisposta per tutelare l'interesse generale all'attuazione del modello urbanistico prefigurato dalla P.A., perché in tal caso il potere del privato alla riduzione in pristino, concorrente con quello amministrativo, non consente deroghe pattizie.

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