Cass. civile, sez. II del 1997 numero 7228 (06/08/1997)


La parte evocata in giudizio per il pagamento della merce ad essa venduta può limitarsi ad eccepire nell' ambito del potere di autotutela di cui all' art. 1460 cod. civ., al fine di ottenere il rigetto della pretesa avversaria, l' inesatto adempimento della parte vincitrice in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esso compreso quindi il fatto che la cosa consegnata in esecuzione del contratto fosse affetta da vizi o da mancanza di qualità essenziali.

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