Cass. civile, sez. II del 1997 numero 284 (14/01/1997)


Come affermato dalla Corte cost. con la sentenza n. 311 del 1988, la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal secondo comma dell'art. 180 cod. civ. per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza (ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato) si traduce in un vizio da far valere nei termini fissati dall'art. 184 cod. civ. (nella specie, un soggetto, prima dell'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975, aveva promesso in vendita un appartamento che non era ancora entrato nella sua proprietà. Verificatosi l'acquisto della proprietà alcuni anni dopo, quando era ormai in vigore il nuovo regime patrimoniale tra i coniugi, il promissario acquirente aveva convenuto in giudizio il solo promittente per ottenere, ex art. 2932 cod. civ., l'esecuzione in forma specifica del contratto. Il giudice del merito, in secondo grado, dichiarava trasferita al promissario acquirente soltanto la metà della proprietà dell'immobile, ossia quella spettante al promittente, e non anche l'altra metà spettante al suo coniuge non consenziente al trasferimento. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato la nullità delle sentenze di entrambi i gradi ed ha rinviato la causa al primo giudice, rilevando che era stata omessa l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge del promittente venditore, la cui posizione era inevitabilmente coinvolta in una controversia che doveva avere ad oggetto l'immobile nel suo intero, stante l'inconcepibilità dell'ingresso di estranei nella comunione e la conseguente impossibilità di trasferimento della sola quota del coniuge promittente).

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