Cass. civile, sez. II del 1996 numero 7704 (21/08/1996)


La fusione della società per incorporazione determina automaticamente, sul piano del diritto sostanziale, l'estinzione della società assoggettata alla fusione ed il subingresso, nei rapporti ad essa relativi, per successione a titolo universale, della società incorporante, la quale può proseguire il processo di cui era parte la società istante, costituendosi nel giudizio anche di gravame, con esclusione di qualsiasi incidenza dell'incorporazione sulla validità di quello. Tale fenomeno estintivo va, agli effetti processuali, assimilato alla morte della persona fisica e, pertanto, produce l'interruzione del processo nel quale sia parte la società estinta se il procuratore costituito abbia fatto dichiarazione ( in udienza o con notificazione alle altre parti, fino alla chiusura della discussione) dell'evento verificatosi nella fase attiva del rapporto processuale.

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