Cass. civile, sez. II del 1996 numero 5617 (18/06/1996)


L' obbligazione assunta dal difensore nei confronti del cliente è un' obbligazione di mezzi o di comportamento e non di risultato, sicché l' inadempimento del professionista è costituito dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell' attività professionale e presuppone la violazione del dovere di quella diligenza media esigibile ai sensi del secondo comma del' art. 1176 cod. civ., mentre ricorre l' ipotesi di responsabilità ex art. 2236 cod. civ. solo nel caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Pertanto, al di fuori di quest' ultimo caso, la responsabilità del professionista va configurata ove questi non abbia svolto l' attività inerente al mandato o l' abbia svolta parzialmente, ovvero anche per non avere informato il cliente dell' impossibilità di espletarla.

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