Cass. civile, sez. II del 1995 numero 6928 (19/06/1995)


Le disposizioni di cui agli artt. 889 e 891 cod. civ. si riferiscono a fattispecie del tutto diverse tra loro, in considerazione della specificità sia della natura delle opere in esse rispettivamente previste, sia della "ratio" cui ciascuna è informata. Infatti, la prescrizione di cui all' art. 889 cod. civ. (distanze per pozzi, cisterne, fossi e tubi) mira ad evitare il pericolo di infiltrazioni a danno del fondo del vicino (nei cui confronti prevede una presunzione assoluta di danno), allorché le opere in essa indicate siano eseguite a distanza inferiore di due metri dal confine, mentre la norma di cui all' art. 891 cod. civ. (distanze tra i canali, i fossi ed il confine) è ispirata all' esigenza di scongiurare il pericolo di franamento che tali opere possono cagionare nei confronti del fondo del vicino.

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