Cass. civile, sez. II del 1995 numero 3804 (30/03/1995)


Il proprietario del fondo servente ha diritto di chiudere o recintare il proprio fondo lasciando "libero e comodo l' ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso" (art. 1064 cod. civ.) e può, quindi, anche collocare un cancello sull' ingresso del suo fondo se, consegnandone le chiavi, non arrechi, in concreto, al proprietario del fondo dominante un disagio maggiore di quello, del tutto trascurabile, legato alla necessità di custodire le chiavi e di servirsene per la chiusura ed apertura del cancello, e se, in altri termini, avuto riguardo all' uso diretto ed indiretto della servitù da parte del fondo dominante, non renda più gravoso l' esercizio della servitù medesima.

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